LE TARIFFE IN VIGORE DA OTTOBRE 2014
PRESENTAZIONE DEL CONTO DELLA STAGIONE
Amministratori di Condomini
AFFITTI E CONDOMINIO, CONFEDILIZIA RISPONDE
NOMINA DEL REVISORE CONDOMINIALE
Quale maggioranza occorre per deliberare, in prima e seconda convocazione, la nomina del revisore condominiale?
La materia è regolata dall’art. 1130-bis c.c., in virtù del quale, per la nomina in questione, occorre, in prima e seconda convocazione, un quorum deliberativo costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Ciò fermo restando, naturalmente, il quorum costitutivo formato da tanti condòmini che rappresentino, in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
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